Art. 14

Indipendenza operativa dell’EIT e coerenza con le azioni dell’Unione, nazionali o intergovernative

In vigore dal 20 mag 2021
Indipendenza operativa dell’EIT e coerenza con le azioni dell’Unione, nazionali o intergovernative 1.   L’EIT esercita le sue attività indipendentemente dalle autorità nazionali e dalle pressioni esterne, assicurando che tali attività siano coerenti, attraverso il coordinamento, con le altre azioni e gli altri strumenti da attuare a livello dell’Unione, in particolare nei settori dell’istruzione superiore, della ricerca e dell’innovazione. 2.   L’EIT ricerca inoltre sinergie e complementarità tenendo debitamente conto delle politiche e delle iniziative realizzate a livello regionale, nazionale e intergovernativo al fine di far uso delle migliori prassi, dei concetti consolidati e delle risorse esistenti. La Commissione offre all’EIT tutto il sostegno necessario ai fini della creazione di sinergie e complementarità adeguate con altre attività intraprese a norma del regolamento (UE) 2021/695, nonché di altri programmi e iniziative dell’Unione, evitando nel contempo duplicati. La Commissione fornisce raccomandazioni all’EIT su come ridurre gli oneri amministrativi per le CCI.
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