Art. 11
Durata, proroga e risoluzione di un accordo di partenariato
In vigore dal 20 mag 2021
Durata, proroga e risoluzione di un accordo di partenariato
1. In deroga all’articolo 130, paragrafo 4, lettera c), del regolamento finanziario, l’EIT può concludere un accordo di partenariato con una CCI per un periodo iniziale di sette anni.
2. Sulla base di un monitoraggio continuo delle CCI a norma dell’, l’EIT, sotto la supervisione del comitato direttivo, effettua riesami intermedi dei risultati e delle attività delle CCI relativamente ai primi tre anni dell’accordo di partenariato.
In caso di proroga dell’accordo di partenariato, l’EIT svolge tali riesami intermedi relativamente ai primi tre anni successivi alla proroga.
Il comitato direttivo rende pubblici tali riesami intermedi.
3. Prima della scadenza del periodo di sette anni di cui al paragrafo 1, l’EIT effettua, sotto la supervisione del comitato direttivo, una valutazione globale dei risultati e delle attività di ciascuna CCI, con il supporto di esperti esterni indipendenti.
4. Dopo aver consultato il gruppo dei rappresentanti degli Stati membri, il comitato direttivo può prorogare l’accordo di partenariato per un ulteriore periodo non superiore a sette anni o interrompere l’erogazione del contributo finanziario dell’EIT e non prorogare l’accordo di partenariato sulla base dei seguenti elementi:
a)
l’esito del riesame intermedio di cui al paragrafo 2, primo comma, e
b)
l’esito di una valutazione globale di cui al paragrafo 3.
L’EIT informa il Parlamento europeo e il Consiglio prima di prorogare il periodo di sette anni di cui al paragrafo 1.
5. Al fine di decidere in merito alla proroga dell’accordo di partenariato con una CCI a norma del paragrafo 4, il comitato direttivo tiene conto dei criteri di attuazione, monitoraggio e valutazione relativi ai partenariati europei definiti nel regolamento (UE) 2021/695 e, per quanto riguarda le CCI, dei seguenti aspetti:
a)
la loro pertinenza rispetto alle sfide globali dell’Unione;
b)
il loro valore aggiunto dell’Unione e l’attinenza agli obiettivi dell’EIT;
c)
il conseguimento dei loro obiettivi;
d)
i loro sforzi per coordinare le loro attività con altre attività di ricerca e innovazione pertinenti;
e)
la loro capacità di garantire l’apertura a nuovi membri;
f)
i risultati da esse conseguiti nell’attrarre nuovi membri provenienti da tutta l’Unione;
g)
il loro rispetto dei principi di buona governance;
h)
i loro sforzi e risultati nel definire e attuare misure e attività sensibili alla dimensione di genere; e
i)
la loro capacità di sviluppare ecosistemi di innovazione sostenibili e il livello di sostenibilità finanziaria raggiunto.
6. Qualora il monitoraggio continuo, un riesame intermedio o la valutazione globale relativi a una CCI di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo evidenzino progressi insufficienti nei settori di cui all’ o l’assenza di valore aggiunto dell’Unione, il comitato direttivo adotta misure correttive adeguate, compresi la riduzione, la modifica o il ritiro del contributo finanziario dell’EIT o la risoluzione dell’accordo di partenariato.
7. L’EIT effettua, sotto la supervisione del comitato direttivo, una valutazione finale dei risultati e delle attività di ciascuna CCI prima della scadenza dell’accordo di partenariato. In funzione dell’esito positivo di un riesame finale prima della scadenza dell’accordo di partenariato, l’EIT può concludere un memorandum di cooperazione con una CCI.
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