Art. 13 · Titoli e diplomi

Art. 13

Titoli e diplomi

In vigore dal 20 mag 2021
Titoli e diplomi 1.   I titoli e i diplomi connessi alle attività di istruzione superiore di cui all’, paragrafo 1, lettera c), sono conferiti dagli IIS e dagli enti di istruzione e formazione professionale partecipanti conformemente alle normative e alle procedure di convalida nazionali. Gli accordi di partenariato, le convenzioni di sovvenzione e i memorandum di cooperazione tra l’EIT e le CCI prevedono che tali titoli e diplomi siano designati anche come titoli e diplomi dell’EIT. 2.   L’EIT incoraggia gli IIS e gli enti di istruzione e formazione professionali partecipanti a: a) rilasciare titoli e diplomi congiunti o multipli, che riflettano la natura integrata delle CCI e che possono essere rilasciati anche da un singolo IIS o ente di istruzione e formazione professionale; b) diffondere le migliori prassi relativamente alle questioni orizzontali; c) promuovere e pubblicizzare il marchio EIT nella loro attività di formazione e nei loro diplomi; d) elaborare strategie differenti con l’obiettivo di promuovere una cooperazione efficace con gli ecosistemi dell’innovazione e le imprese e favorire una mentalità imprenditoriale; e) creare programmi incentrati sull’apprendimento permanente e sulla certificazione; f) prestare un’attenzione particolare all’equilibrio di genere e agli approcci attenti alla dimensione di genere, in particolare in ambiti in cui le donne continuano ad essere sottorappresentate, quali le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, le scienze, la tecnologia, l’ingegneria e la matematica; g) tenere conto: i) delle azioni intraprese dall’Unione conformemente agli articoli 165 e 166 TFUE; ii) delle azioni intraprese nel contesto dello Spazio europeo dell’istruzione superiore.
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