Art. 17

Soggetti ammissibili

In vigore dal 20 mag 2021
Soggetti ammissibili 1.   Oltre ai criteri di cui all'articolo 197 del regolamento finanziario, si applicano i criteri di ammissibilità di cui al presente articolo. 2.   Sono ammessi a partecipare al programma i seguenti soggetti, se sono attivi nei settori culturali e creativi: a) i soggetti giuridici stabiliti: i) in uno Stato membro o in un paese o territorio d'oltremare connesso a tale Stato membro; ii) in un paese terzo associato al programma; o iii) un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni indicate ai paragrafi 3 e 4; b) i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione; c) le organizzazioni internazionali. 3.   Sono eccezionalmente ammessi a partecipare al programma i soggetti giuridici attivi nei settori culturali e creativi e stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma ove tale partecipazione sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione. 4.   I soggetti giuridici attivi nei settori culturali e creativi e stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma sostengono, in linea di principio, i costi di partecipazione. Se è nell'interesse dell'Unione, i contributi aggiuntivi a titolo di strumenti di finanziamento esterni in conformità dell', paragrafo 6, possono coprire i costi della partecipazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:818:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo