Art. 17
Soggetti ammissibili
In vigore dal 20 mag 2021
Soggetti ammissibili
1. Oltre ai criteri di cui all'articolo 197 del regolamento finanziario, si applicano i criteri di ammissibilità di cui al presente articolo.
2. Sono ammessi a partecipare al programma i seguenti soggetti, se sono attivi nei settori culturali e creativi:
a)
i soggetti giuridici stabiliti:
i)
in uno Stato membro o in un paese o territorio d'oltremare connesso a tale Stato membro;
ii)
in un paese terzo associato al programma; o
iii)
un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni indicate ai paragrafi 3 e 4;
b)
i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione;
c)
le organizzazioni internazionali.
3. Sono eccezionalmente ammessi a partecipare al programma i soggetti giuridici attivi nei settori culturali e creativi e stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma ove tale partecipazione sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione.
4. I soggetti giuridici attivi nei settori culturali e creativi e stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma sostengono, in linea di principio, i costi di partecipazione. Se è nell'interesse dell'Unione, i contributi aggiuntivi a titolo di strumenti di finanziamento esterni in conformità dell', paragrafo 6, possono coprire i costi della partecipazione.
Storico versioni
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