Art. 8
Bilancio
In vigore dal 20 mag 2021
Bilancio
1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 è di 1 842 000 000 EUR a prezzi correnti.
2. In conseguenza dell'adeguamento specifico dei programmi previsto dall' del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093del Consiglio, l'importo indicato al paragrafo 1 del presente articolo è maggiorato di una dotazione aggiuntiva pari a 600 000 000 EUR a prezzi 2018, come specificato all'allegato II di detto regolamento.
3. La ripartizione indicativa dell'importo indicato al paragrafo 1 del presente articolo è:
a)
almeno il 33 % per l'obiettivo di cui all', paragrafo 2, lettera a) (sezione Cultura);
b)
almeno il 58 % per l'obiettivo di cui all', paragrafo 2, lettera b) (sezione MEDIA);
c)
fino al 9 % per l'obiettivo di cui all', paragrafo 2, lettera c) (sezione transettoriale).
4. La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 2 del presente articolo è la seguente:
a)
almeno il 33 % per l'obiettivo di cui all', paragrafo 2, lettera a) (sezione Cultura);
b)
almeno il 58 % per l'obiettivo di cui all', paragrafo 2, lettera b) (sezione MEDIA);
c)
fino al 9 % per l'obiettivo di cui all', paragrafo 2, lettera c) (sezione transettoriale).
5. Gli importi indicati ai paragrafi 1 e 2 possono finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.
6. Oltre agli importi indicati ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, e al fine di promuovere la dimensione internazionale del programma, possono essere messi a disposizione contributi finanziari aggiuntivi a titolo di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, e di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisca uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) a sostegno delle azioni attuate e gestite in conformità del presente regolamento. Tali contributi sono finanziati in conformità dei regolamenti che istituiscono tali strumenti.
7. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere trasferite al programma, alle condizioni stabilite all' di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta e al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti («regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027»). La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.
8. Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue. Tali impegni non superano il 40 % dell'importo indicato al paragrafo 1.
Storico versioni
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