Art. 10
Altri paesi terzi
In vigore dal 20 mag 2021
Altri paesi terzi
Se è nell'interesse dell'Unione, il programma può sostenere la cooperazione con paesi terzi diversi da quelli di cui all' per quanto riguarda le azioni finanziate mediante contributi finanziari aggiuntivi a titolo degli strumenti di finanziamento esterni in conformità dell', paragrafo 6.
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