Art. 18

Complementarietà

In vigore dal 20 mag 2021
Complementarietà La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza complessiva e la complementarità del programma con i pertinenti programmi e le pertinenti politiche dell'Unione, in particolare quelli nei settori dell'equilibrio di genere, dell'istruzione, con particolare attenzione all'educazione digitale e all'alfabetizzazione mediatica, della gioventù e della solidarietà, dell'occupazione e dell'inclusione sociale, in particolare per i gruppi socialmente emarginati e le minoranze, della ricerca, della tecnologia e dell'innovazione, compresa l'innovazione sociale, dell'industria e delle imprese, dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, dell'ambiente e dell'azione per il clima, della coesione, della politica regionale e urbana, del turismo sostenibile, degli aiuti di Stato, della mobilità, della cooperazione internazionale e dello sviluppo.
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