Art. 20
Sorveglianza e rendicontazione
In vigore dal 20 mag 2021
Sorveglianza e rendicontazione
1. Gli indicatori qualitativi e quantitativi da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi di cui all' figurano nell'allegato II.
2. Per garantire un'efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per elaborare le disposizioni afferenti a un quadro di sorveglianza e di valutazione, anche modificando l'allegato II al fine di rivedere o completare gli indicatori, se necessario per la sorveglianza e la valutazione.
3. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma.
4. A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, agli Stati membri.
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