Art. 16

Sovvenzioni

In vigore dal 20 mag 2021
Sovvenzioni 1.   Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono attribuite e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario. 2.   Al fine di garantire che le domande siano valutate correttamente, i membri dei comitati di valutazione possono essere esperti esterni. Gli esperti esterni devono avere una formazione professionale attinente al settore esaminato e, se del caso, una conoscenza dell'area geografica interessata dalla domanda. 3.   In conformità dell'articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario e in deroga all'articolo 193, paragrafo 4, di tale regolamento, in casi debitamente giustificati specificati nella decisione di finanziamento, le attività sovvenzionate nell'ambito del presente regolamento e i costi sottostanti sostenuti nel 2021 possono essere considerati ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se le attività sono state realizzate e i costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione. Le convenzioni di sovvenzione per le sovvenzioni di funzionamento dell'esercizio 2021 possono essere firmate, in via eccezionale, entro sei mesi dall'inizio dell'esercizio del beneficiario. 4.   Se del caso, le azioni del programma definiscono opportuni criteri per il conseguimento della parità di genere.
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Sovvenzioni (Art. 16 Regolamento (UE) 2021/818) — Testo vigente | Portale Normativo