Art. 15

Programma di lavoro

In vigore dal 20 mag 2021
Programma di lavoro 1.   Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario. I programmi di lavoro annuali indicano l'importo assegnato a ciascuna azione e stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto. I programmi di lavoro annuali contengono anche un calendario indicativo di attuazione. 2.   La Commissione adotta i programmi di lavoro annuali mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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