Art. 13

Forme di finanziamento dell'Unione e metodi di esecuzione

In vigore dal 20 mag 2021
Forme di finanziamento dell'Unione e metodi di esecuzione 1.   Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), dello stesso. 2.   Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti. Il programma può inoltre fornire finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto. 3.   Le operazioni di finanziamento misto nell'ambito del programma sono eseguite in conformità del regolamento (UE) 2021/523 e del titolo X del regolamento finanziario. 4.   I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applica l'articolo 37 regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (25). 5.   Soggetti attivi nei settori culturali e creativi che abbiano ricevuto oltre il 50 % delle proprie entrate annuali da fonti pubbliche nel corso degli ultimi due anni sono ritenuti in possesso della necessaria capacità finanziaria, professionale e amministrativa per svolgere le attività previste dal programma. Di conseguenza non viene loro richiesto di presentare ulteriori documenti per dimostrare tale capacità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:818:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo