Art. 27

Agenzia nazionale

In vigore dal 20 mag 2021
Agenzia nazionale 1.   L’agenzia nazionale: a) è dotata di personalità giuridica o fa parte di un’entità giuridica dotata di personalità giuridica, ed è regolamentata dalle leggi dello Stato membro interessato; b) dispone di capacità di gestione, personale e infrastrutture adeguati ad adempiere con successo ai propri compiti, assicurando una gestione efficiente ed efficace del programma e una sana gestione finanziaria dei fondi dell’Unione; c) dispone dei mezzi operativi e giuridici per applicare le norme di gestione amministrative, contrattuali e finanziarie stabilite a livello di Unione; d) offre adeguate garanzie finanziarie, emesse preferibilmente da un’autorità pubblica, corrispondenti al livello dei fondi dell’Unione che è chiamata a gestire. 2.   L’agenzia nazionale è responsabile della gestione di tutte le fasi del ciclo di vita del progetto per le azioni che gestisce fissate nel programma di lavoro di cui all’ del presente regolamento, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario. 3.   L’agenzia nazionale dispone delle competenze necessarie per coprire tutti i settori del programma. Qualora uno Stato membro o un paese terzo associato al programma abbia più agenzie nazionali, queste ultime dispongono collettivamente delle competenze necessarie per coprire tutti i settori del programma. 4.   L’agenzia nazionale fornisce sostegno finanziario ai beneficiari ai sensi dell’, punto 5, del regolamento finanziario mediante una convenzione di sovvenzione quale indicata dalla Commissione per la pertinente azione del programma. 5.   L’agenzia nazionale riferisce ogni anno alla propria autorità nazionale e alla Commissione in conformità dell’articolo 155 del regolamento finanziario. L’agenzia nazionale è responsabile dell’attuazione delle osservazioni che la Commissione formula dopo aver analizzato la dichiarazione di gestione annuale e il parere dell’organismo di audit indipendente al riguardo. 6.   L’agenzia nazionale non può, senza previa autorizzazione scritta dell’autorità nazionale e della Commissione, delegare a terzi alcun compito relativo all’attuazione del programma o di esecuzione del bilancio che le sia stato conferito. L’agenzia nazionale mantiene la responsabilità esclusiva per qualsiasi compito delegato a terzi. 7.   In caso di revoca del mandato di un’agenzia nazionale, tale agenzia nazionale rimane giuridicamente responsabile dell’adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti dei beneficiari del programma e della Commissione, fino a che tali obblighi non siano trasferiti a una nuova agenzia nazionale. 8.   L’agenzia nazionale è responsabile della gestione e dello scioglimento degli accordi finanziari concernenti il programma 2014-2020 che siano ancora in corso all’inizio del programma.
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