Art. 25

Informazione, comunicazione e diffusione

In vigore dal 20 mag 2021
Informazione, comunicazione e diffusione 1.   In cooperazione con la Commissione, le agenzie nazionali sviluppano una strategia coerente per quanto riguarda la divulgazione nonché la diffusione e l’impiego efficaci dei risultati delle attività sostenute nel quadro delle azioni che gestiscono nell’ambito del programma. Le agenzie nazionali assistono la Commissione nel compito più generale di diffondere informazioni sul programma, comprese quelle su azioni e attività gestite a livello nazionale e di Unione, e sui relativi risultati. Le agenzie nazionali informano i pertinenti gruppi destinatari riguardo alle azioni e alle attività intraprese nei rispettivi paesi. 2.   I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine di tali fondi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate, coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico. 3.   I soggetti giuridici dei settori coperti dal programma usano la denominazione «Erasmus+» ai fini della comunicazione e della diffusione di informazioni relative al programma. 4.   La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni adottate ai sensi del programma e sui risultati ottenuti. La Commissione assicura che, se del caso, i risultati del programma siano messi a disposizione del pubblico e siano ampiamente diffusi al fine di promuovere lo scambio di migliori pratiche tra i portatori di interessi e i beneficiari del programma. 5.   Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all’.
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Informazione, comunicazione e diffusione (Art. 25 Regolamento (UE) 2021/817) — Testo vigente | Portale Normativo