Art. 23

Sorveglianza e rendicontazione

In vigore dal 20 mag 2021
Sorveglianza e rendicontazione 1.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all’ figurano nell’allegato II. 2.   Per garantire l’efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare, ove necessario, l’allegato II riguardo gli indicatori in linea con gli obiettivi del programma e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione. 3.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e della valutazione del programma, al livello appropriato di dettaglio. A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai beneficiari dei finanziamenti dell’Unione e, se del caso, agli Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:817:oj#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Sorveglianza e rendicontazione (Art. 23 Regolamento (UE) 2021/817) — Testo vigente | Portale Normativo