Art. 21

Norme applicabili alla gestione diretta e indiretta

In vigore dal 20 mag 2021
Norme applicabili alla gestione diretta e indiretta 1.   Il programma è aperto alla partecipazione dei soggetti giuridici pubblici e privati attivi nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. 2.   Per le selezioni nell’ambito della gestione diretta e indiretta, i membri del comitato di valutazione possono essere esperti esterni, come previsto all’articolo 150, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento finanziario. 3.   I soggetti giuridici pubblici, e gli istituti e le organizzazioni attivi nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport che abbiano ricevuto oltre il 50 % delle proprie entrate annuali da fonti pubbliche nel corso degli ultimi due anni, sono ritenuti in possesso della necessaria capacità finanziaria, professionale e amministrativa per svolgere le attività previste dal programma. Di conseguenza non viene loro richiesto di presentare ulteriori documenti per dimostrare tale capacità. 4.   La Commissione può pubblicare inviti congiunti a presentare proposte insieme a paesi terzi non associati al programma, o alle loro organizzazioni e agenzie, per finanziare progetti sulla base del cofinanziamento. È possibile valutare e selezionare i progetti mediante procedure di valutazione e selezione congiunte che devono essere concordate dalle agenzie o dalle organizzazioni di finanziamento interessate, conformemente ai principi fissati nel regolamento finanziario.
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