Art. 19

Paesi terzi associati al programma

In vigore dal 20 mag 2021
Paesi terzi associati al programma 1.   Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi terzi seguenti: a) i membri dell’Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo, conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo sullo Spazio economico europeo; b) i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi; c) i paesi dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi; d) altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico riguardante la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell’Unione, purché tale accordo: i) garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell’Unione; ii) stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi, e ai rispettivi costi amministrativi; iii) non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma dell’Unione; iv) garantisca all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari. I contributi di cui al primo comma, lettera d), punto ii) costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’, paragrafo 5, del regolamento finanziario. 2.   I paesi elencati al paragrafo 1 possono partecipare al programma solo nella sua totalità e a condizione che soddisfino tutti gli obblighi imposti agli Stati membri dal presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:817:oj#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo