Art. 19
Paesi terzi associati al programma
In vigore dal 20 mag 2021
Paesi terzi associati al programma
1. Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi terzi seguenti:
a)
i membri dell’Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo, conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo sullo Spazio economico europeo;
b)
i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;
c)
i paesi dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;
d)
altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico riguardante la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell’Unione, purché tale accordo:
i)
garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell’Unione;
ii)
stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi, e ai rispettivi costi amministrativi;
iii)
non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma dell’Unione;
iv)
garantisca all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.
I contributi di cui al primo comma, lettera d), punto ii) costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’, paragrafo 5, del regolamento finanziario.
2. I paesi elencati al paragrafo 1 possono partecipare al programma solo nella sua totalità e a condizione che soddisfino tutti gli obblighi imposti agli Stati membri dal presente regolamento.
Storico versioni
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