Art. 18
Forme di finanziamento dell’UE e metodi di esecuzione
In vigore dal 20 mag 2021
Forme di finanziamento dell’UE e metodi di esecuzione
1. Il programma è attuato coerentemente in regime di gestione diretta in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a) del regolamento finanziario o in regime di gestione indiretta con gli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), di tale regolamento.
2. Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti.
3. I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applica l’, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/695.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:817:oj#art-18