Art. 20
Paesi terzi non associati al programma
In vigore dal 20 mag 2021
Paesi terzi non associati al programma
In casi debitamente giustificati nell’interesse dell’Unione, le azioni del programma di cui agli articoli da 5 a 7, all’, lettere a) e b), e agli articoli da 9 a 14 possono anche essere aperte alla partecipazione di soggetti giuridici di paesi terzi non associati al programma.
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