Art. 22
Programma di lavoro
In vigore dal 20 mag 2021
Programma di lavoro
Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario. I programmi di lavoro forniscono un’indicazione dell’importo assegnato a ciascuna azione e della ripartizione dei fondi tra gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma per le azioni che devono essere gestite da parte dell’agenzia nazionale. La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottato secondo la procedura d’esame di cui all’.
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