Art. 17
Bilancio
In vigore dal 20 mag 2021
Bilancio
1. La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma nel periodo dal 2021 al 2027 è di 24 574 000 000 EUR a prezzi correnti.
2. In conseguenza dell’adeguamento specifico dei programmi previsto dall’ del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, l’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è maggiorato di una dotazione aggiuntiva pari a 1 700 000 000 EUR a prezzi costanti 2018, come specificato all’allegato II di detto regolamento.
3. La ripartizione indicativa dell’importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:
a)
20 396 420 000 EUR, pari all’83 % dell’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per azioni nei settori di istruzione e formazione, di cui agli articoli da 5 a 8, così assegnati:
i)
almeno 7 057 161 320 EUR, pari al 34,6 % dell’importo totale di cui alla lettera a) del presente paragrafo, alle azioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a), e all’, lettera a), svolte nel settore dell’istruzione superiore;
ii)
almeno 4 385 230 300 EUR, pari al 21,5 % dell’importo totale di cui alla lettera a), del presente paragrafo alle azioni di cui all’, paragrafo 1, lettera b), e alle azioni di cui all’, lettera a), svolte nel settore dell’istruzione e della formazione professionale;
iii)
almeno 3 100 255 840 EUR, pari al 15,2 % dell’importo totale di cui alla lettera a), del presente paragrafo alle azioni di cui all’, paragrafo 1, lettera c), e alle azioni di cui all’, lettera a), svolte nel settore dell’istruzione scolastica;
iv)
almeno 1 182 992 360 EUR, pari al 5,8 % dell’importo totale di cui alla lettera a), del presente paragrafo alle azioni di cui all’, paragrafo 1, lettera d), e alle azioni di cui all’, lettera a), svolte nel settore dell’istruzione degli adulti;
v)
almeno 367 135 560 EUR, pari all’1,8 % dell’importo totale di cui alla lettera a) del presente paragrafo, alle azioni Jean Monnet di cui all’;
vi)
almeno 3 467 391 400 EUR, pari al 17 % dell’importo totale di cui alla lettera a) del presente paragrafo, alle azioni che sono principalmente a gestione diretta e alle attività orizzontali di cui all’, paragrafo 2, lettere b), c) e d), all’, e all’;
vii)
836 253 220 EUR, pari al 4,1 % dell’importo totale di cui alla lettera a) del presente paragrafo, a un margine di flessibilità che può essere utilizzato a sostegno di qualsiasi azione di cui al capo II;
b)
2 531 122 000 EUR, pari al 10,3 % dell’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alle azioni in materia di gioventù di cui agli ;
c)
466 906 000 EUR, pari all’1,9 % dell’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alle azioni in materia di sport di cui agli ;
d)
almeno 810 942 000 EUR, pari al 3,3 % dell’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, come contributo ai costi operativi delle agenzie nazionali; e
e)
368 610 000 EUR, pari all’1,5 % dell’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, al sostegno al programma.
4. La dotazione aggiuntiva di cui al paragrafo 2 è attuata in conformità della ripartizione indicativa di cui al paragrafo 3, su base proporzionale.
5. Oltre agli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, e al fine di promuovere la dimensione internazionale del programma, è reso disponibile un contributo finanziario aggiuntivo da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio e da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo Strumento di assistenza preadesione (IPA III), a sostegno delle azioni attuate e gestite in conformità del presente regolamento. Tale contributo è finanziato in conformità dei regolamenti che istituiscono tali strumenti.
6. I fondi che devono essere gestiti dalle agenzie nazionali sono assegnati sulla base della popolazione dello Stato membro in questione e del costo della vita in tale Stato membro, della distanza fra le capitali degli Stati membri e della performance. La Commissione specifica ulteriormente tali criteri e le formule sottostanti nel programma di lavoro, di cui all’. Per quanto possibile, le formule evitano riduzioni sostanziali da un anno all’altro del bilancio annuale assegnato agli Stati membri e minimizzano gli squilibri eccessivi nel livello dei fondi assegnati. I fondi sono assegnati sulla base della performance al fine di promuovere un impiego efficiente ed efficace delle risorse. I criteri utilizzati per misurare la performance si basano sui dati disponibili più recenti.
7. L’importo di cui ai paragrafi 1 e 2 può finanziare l’assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l’attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.
8. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta dello Stato membro interessato, essere trasferite al programma, alle condizioni di cui all’ di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti («regolamento sulle disposizioni comuni per il 2021-2027»). La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) di tale comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.
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