Art. 29
Organismo di audit indipendente
In vigore dal 20 mag 2021
Organismo di audit indipendente
1. L’organismo di audit indipendente esprime un parere di audit sulla dichiarazione di gestione annuale di cui all’articolo 155, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Esso costituisce la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell’articolo 127 del regolamento finanziario.
2. L’organismo di audit indipendente:
a)
dispone delle competenze professionali necessarie per effettuare audit nel settore pubblico;
b)
garantisce che i propri audit rispettino i principi di audit riconosciuti a livello internazionale;
c)
non si trova in posizione di conflitto di interessi rispetto al soggetto giuridico di cui l’agenzia nazionale fa parte; in particolare, l’organismo di audit indipendente è indipendente, per quanto riguarda le proprie funzioni, rispetto al soggetto giuridico di cui l’agenzia nazionale fa parte.
3. L’organismo di audit indipendente assicura alla Commissione e ai suoi rappresentanti, e alla Corte dei conti, pieno accesso a tutti i documenti e alle relazioni a sostegno del parere di audit da esso formulato sulla dichiarazione di gestione annuale dell’agenzia nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:817:oj#art-29