Art. 30
Principi del sistema di controllo
In vigore dal 20 mag 2021
Principi del sistema di controllo
1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione è responsabile dei controlli di supervisione per le azioni e le attività del programma gestite dalle agenzie nazionali. Essa fissa i requisiti minimi per i controlli effettuati dall’agenzia nazionale e dall’organismo di audit indipendente.
3. L’agenzia nazionale è responsabile dei controlli primari sui beneficiari di sovvenzioni per le azioni che gestisce fissate nel programma di lavoro di cui all’. Tali controlli offrono ragionevoli garanzie del fatto che le sovvenzioni attribuite siano usate per i fini stabiliti e nel rispetto delle norme dell’Unione applicabili.
4. Per quanto riguarda i fondi del programma trasferiti alle agenzie nazionali, la Commissione garantisce un adeguato coordinamento dei propri controlli con le autorità nazionali e le agenzie nazionali, in base al principio dell’audit unico e secondo un’analisi basata sui rischi. Tale paragrafo non si applica alle indagini condotte dall’OLAF.
Storico versioni
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