Art. 28
Commissione europea
In vigore dal 20 mag 2021
Commissione europea
1. Sulla base dei requisiti di conformità previsti per le agenzie nazionali di cui all’ paragrafo 3, la Commissione sottopone a revisione i sistemi nazionali di gestione e controllo, in particolare sulla base della valutazione di conformità ex ante fornitale dall’autorità nazionale, della dichiarazione di gestione annuale dell’agenzia nazionale, nonché del parere dell’organismo di audit indipendente al riguardo, tenendo debitamente conto delle informazioni fornite annualmente dall’autorità nazionale in merito alle proprie attività di sorveglianza e supervisione relative al programma.
2. Entro due mesi dal ricevimento dall’autorità nazionale della valutazione di conformità ex ante di cui all’, paragrafo 3, la Commissione accetta, accetta subordinatamente a condizioni o respinge la designazione dell’agenzia nazionale. La Commissione non instaura un rapporto contrattuale con l’agenzia nazionale prima di aver accettato la valutazione di conformità ex ante. Nel caso di accettazione condizionata, la Commissione può applicare misure precauzionali proporzionate al proprio rapporto contrattuale con l’agenzia nazionale.
3. Ogni anno la Commissione mette a disposizione dell’agenzia nazionale i fondi del programma seguenti:
a)
fondi per le sovvenzioni, nello Stato membro interessato, delle azioni del programma la cui gestione è affidata all’agenzia nazionale;
b)
un contributo finanziario a sostegno dei compiti di gestione del programma dell’agenzia nazionale, stabilito sulla base dell’ammontare dei fondi dell’Unione assegnato per le sovvenzioni all’agenzia nazionale;
c)
se del caso, fondi aggiuntivi per le misure di cui all’, lettera d), all’, lettera c), e all’, lettera c).
4. La Commissione definisce i requisiti del programma di lavoro dell’agenzia nazionale. La Commissione non rende disponibili i fondi del programma all’agenzia nazionale prima di averne formalmente approvato il programma di lavoro.
5. Dopo aver valutato la dichiarazione di gestione annuale e il parere dell’organismo di audit indipendente al riguardo, la Commissione comunica all’agenzia nazionale e all’autorità nazionale il proprio parere e le proprie osservazioni in merito.
6. Qualora la Commissione non possa accettare la dichiarazione di gestione annuale o il parere dell’organismo di audit indipendente al riguardo, oppure in caso di insoddisfacente attuazione da parte dell’agenzia nazionale delle osservazioni della Commissione, quest’ultima può attuare ogni misura precauzionale e correttiva necessaria al fine di salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione in conformità dell’articolo 131 del regolamento finanziario.
7. La Commissione, in cooperazione con le agenzie nazionali, garantisce che le procedure messe in atto per attuare il programma siano coerenti e semplici e che le informazioni siano di elevata qualità. A tale riguardo sono organizzate riunioni periodiche con la rete di agenzie nazionali per garantire un’attuazione coerente del programma in tutti gli Stati membri e in tutti i paesi terzi associati al programma.
8. La Commissione garantisce che i sistemi informatici necessari per realizzare gli obiettivi del programma di cui all’, in particolare in regime di gestione indiretta, siano sviluppati adeguatamente, tempestivamente e in modo tale da garantire un facile accesso ed essere di facile utilizzo. Il programma sostiene lo sviluppo, il funzionamento e la manutenzione di tali sistemi informatici.
Storico versioni
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