Art. 9

[Potere delegato articolo 41, paragrafo 2, del reg. (UE) 2019/787] Relazione tra modifiche dell’Unione e modifiche standard

In vigore dal 12 mag 2021
[Potere delegato articolo 41, paragrafo 2, del reg. (UE) 2019/787] Relazione tra modifiche dell’Unione e modifiche standard 1.   Se una modifica standard che comporta una modifica del documento unico è approvata mentre è pendente una domanda di approvazione di una modifica dell’Unione, lo Stato membro interessato aggiorna di conseguenza il documento unico incluso nella domanda di approvazione di una modifica dell’Unione. Se la modifica dell’Unione pendente è stata pubblicata per opposizione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, la versione aggiornata del documento unico è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, come allegato del regolamento di esecuzione che approva la modifica dell’Unione. 2.   Se la versione modificata del documento unico inclusa in una domanda di modifica standard approvata a livello nazionale non tiene conto delle ultime modifiche dell’Unione che sono state approvate, tale modifica standard non è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Lo Stato membro che ha approvato tale modifica standard trasmette alla Commissione, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la versione consolidata del documento unico contenente sia le modifiche dell’Unione che le modifiche standard.
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[Potere delegato articolo 41, paragrafo 2, del reg. (UE) 2019/787] Relazione tra modifiche dell’Unione e modifiche standard (Art. 9 Regolamento (UE) 2021/1235) — Testo vigente | Portale Normativo