Art. 7
[Potere delegato articolo 41, paragrafo 2, del reg. (UE) 2019/787] Ricevibilità delle domande di approvazione di modifiche dell’Unione
In vigore dal 12 mag 2021
[Potere delegato articolo 41, paragrafo 2, del reg. (UE) 2019/787] Ricevibilità delle domande di approvazione di modifiche dell’Unione
1. Le domande di approvazione di una modifica dell’Unione di un disciplinare sono considerate ricevibili se sono state presentate in conformità dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2019/787 e comunicate alla Commissione a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236, e se sono conformi all’ di detto regolamento di esecuzione.
L’approvazione da parte della Commissione di una domanda di approvazione di una modifica dell’Unione di un disciplinare riguarda soltanto le modifiche dell’Unione riportate nella domanda stessa.
2. Se ritiene irricevibile una domanda, la Commissione comunica i motivi dell’irricevibilità alle autorità dello Stato membro o del paese terzo interessato ovvero al richiedente stabilito in un paese terzo, a seconda dei casi.
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