Art. 8
[Potere delegato articolo 41, paragrafo 2, del reg. (UE) 2019/787] Modifiche standard del disciplinare
In vigore dal 12 mag 2021
[Potere delegato articolo 41, paragrafo 2, del reg. (UE) 2019/787] Modifiche standard del disciplinare
1. Ai fini dell’articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/787, le domande di approvazione di una modifica standard di un disciplinare sono presentate alle autorità dello Stato membro nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto di cui trattasi. I richiedenti soddisfano i requisiti di cui all’articolo 24, paragrafo 1, paragrafo 2 o paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787. Se la domanda di approvazione di una modifica standard di un disciplinare non proviene dal richiedente che aveva presentato la domanda di protezione del nome o dei nomi cui fa riferimento il disciplinare, lo Stato membro dà a tale richiedente, se esiste ancora, la possibilità di formulare osservazioni sulla domanda.
La domanda di approvazione di una modifica standard presenta una descrizione delle modifiche standard e dimostra che le modifiche proposte sono da considerarsi standard a norma dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2019/787. La domanda è corredata di una sintesi dei motivi per i quali sono richieste le modifiche.
2. Se ritiene soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) 2019/787 e le disposizioni adottate in virtù dello stesso, lo Stato membro può approvare la modifica standard. La decisione di approvazione comprende il disciplinare consolidato modificato e, se del caso, il documento unico consolidato modificato.
La decisione di approvazione è resa pubblica. La modifica standard approvata è applicabile nello Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione di approvazione. Lo Stato membro comunica alla Commissione le modifiche standard approvate entro un mese dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione nazionale di approvazione. Lo Stato membro comunica senza indebiti ritardi alla Commissione eventuali sentenze nazionali definitive e inappellabili che annullino una decisione di approvazione di una modifica standard.
3. Le decisioni di approvazione di modifiche standard concernenti bevande spiritose originarie di paesi terzi sono comunicate alla Commissione da un gruppo richiedente avente un interesse legittimo, direttamente o tramite le autorità del paese terzo interessato, entro un mese dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione pertinente.
4. La comunicazione alla Commissione di una modifica standard approvata è considerata debitamente effettuata quando è conforme all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236.
5. Nel caso in cui la modifica standard comporti una modifica del documento unico, la Commissione pubblica la descrizione della modifica standard e il documento unico modificato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, entro tre mesi dalla data in cui le è pervenuta la comunicazione di tale modifica standard.
Nel caso in cui la modifica standard non comporti una modifica del documento unico, la Commissione rende pubblica, tramite i sistemi digitali di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236, la descrizione della modifica standard entro tre mesi dalla data in cui le è pervenuta la comunicazione di tale modifica standard.
Il mittente della comunicazione di una modifica standard rimane responsabile del suo contenuto.
6. Le modifiche standard sono applicabili nel territorio dell’Unione a decorrere dalla data in cui sono state pubblicate a norma del paragrafo 5, primo comma, o rese pubbliche a norma del paragrafo 5, secondo comma.
7. Ove la zona geografica si estenda su più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati applicano la procedura relativa alle modifiche standard separatamente per la parte della zona che rientra nel rispettivo territorio. La modifica standard è applicabile nel territorio degli Stati membri interessati solo dopo l’entrata in applicazione dell’ultima decisione nazionale di approvazione. Lo Stato membro che approva per ultimo la modifica standard invia alla Commissione la comunicazione pertinente entro un mese dalla data in cui è stata resa pubblica la sua decisione di approvazione.
Se uno o più Stati membri interessati non adottano la decisione nazionale di approvazione di cui al primo comma, uno qualsiasi degli Stati membri interessati può presentare tale domanda ai sensi della procedura di modifica dell’Unione.
8. Il paragrafo 7 si applica mutatis mutandis ai casi in cui una parte della zona geografica interessata è situata nel territorio di un paese terzo.
Storico versioni
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