Art. 6

[Potere delegato articolo 41, paragrafo 2, del reg. (UE) 2019/787] Domande di modifica dell’Unione di un disciplinare

In vigore dal 12 mag 2021
[Potere delegato articolo 41, paragrafo 2, del reg. (UE) 2019/787] Domande di modifica dell’Unione di un disciplinare Ai fini dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2019/787, la domanda di approvazione di una modifica dell’Unione di un disciplinare contiene soltanto modifiche dell’Unione. Se la domanda di approvazione di una modifica dell’Unione contiene anche modifiche standard o temporanee, la procedura di modifica dell’Unione si applica soltanto alla modifica dell’Unione. Le modifiche standard o temporanee incluse nella domanda sono considerate non presentate.
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[Potere delegato articolo 41, paragrafo 2, del reg. (UE) 2019/787] Domande di modifica dell’Unione di un disciplinare (Art. 6 Regolamento (UE) 2021/1235) — Testo vigente | Portale Normativo