Art. 4
[Potere delegato articolo 41, paragrafo 1, lett. b), del reg. (UE) 2019/787] Ricevibilità della domanda
In vigore dal 12 mag 2021
[Potere delegato articolo 41, paragrafo 1, lett. b), del reg. (UE) 2019/787] Ricevibilità della domanda
1. Una domanda di registrazione è considerata ricevibile se è stata presentata in conformità dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2019/787 e comunicata alla Commissione a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE)2021/1236, unitamente al documento unico redatto a norma dell’ di detto regolamento di esecuzione, e se è completa.
Una domanda di registrazione è considerata completa se è conforme agli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2019/787 e agli del presente regolamento.
2. Se ritiene irricevibile una domanda, la Commissione comunica i motivi dell’irricevibilità alle autorità dello Stato membro o del paese terzo interessato ovvero al richiedente stabilito in un paese terzo, a seconda dei casi.
Storico versioni
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