Art. 5

[Potere delegato articolo 41, paragrafo 1, lett. b), del reg. (UE) 2019/787] Periodo transitorio nazionale

In vigore dal 12 mag 2021
[Potere delegato articolo 41, paragrafo 1, lett. b), del reg. (UE) 2019/787] Periodo transitorio nazionale 1.   Al fine di superare difficoltà temporanee e raggiungere l’obiettivo a lungo termine dell’osservanza del disciplinare da parte di tutti i produttori della zona interessata, uno Stato membro può concedere un periodo transitorio purché gli operatori interessati abbiano commercializzato legalmente la bevanda spiritosa di cui trattasi utilizzando in modo continuativo tali nomi almeno per i cinque anni che precedono la presentazione della domanda alle autorità dello Stato membro e purché tali difficoltà temporanee siano state menzionate nella procedura nazionale di opposizione di cui all’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/787. Il periodo transitorio inizia a decorrere dalla data di presentazione del fascicolo di domanda alla Commissione ed è il più breve possibile. Esso non supera comunque i dieci anni. 2.   Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis a un’indicazione geografica che fa riferimento a una zona geografica situata in un paese terzo, ad eccezione della procedura nazionale di opposizione. 3.   Il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 è indicato nel fascicolo di domanda presentato alla Commissione a norma dell’articolo 24, paragrafo 7 o paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/787.
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