Art. 10

[Potere delegato articolo 41, paragrafo 2, del reg. (UE) 2019/787] Modifiche temporanee del disciplinare

In vigore dal 12 mag 2021
[Potere delegato articolo 41, paragrafo 2, del reg. (UE) 2019/787] Modifiche temporanee del disciplinare 1.   Le modifiche temporanee del disciplinare sono approvate e rese pubbliche dallo Stato membro nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto di cui trattasi. Le modifiche temporanee sono comunicate alla Commissione insieme ai motivi che le giustificano entro un mese dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione nazionale di approvazione. Una modifica standard temporanea è applicabile nello Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione di approvazione della modifica. 2.   Ove la zona geografica si estenda su più di uno Stato membro, la procedura relativa alle modifiche temporanee si applica separatamente negli Stati membri interessati per la parte della zona che rientra nel rispettivo territorio. 3.   Le modifiche temporanee concernenti bevande spiritose originarie di paesi terzi sono comunicate alla Commissione, insieme ai motivi che le giustificano, da un gruppo richiedente avente un interesse legittimo, direttamente o tramite le autorità di detto paese terzo, entro un mese dalla data di approvazione. 4.   La comunicazione alla Commissione di una modifica temporanea approvata è considerata debitamente effettuata quando è conforme all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236. 5.   La Commissione rende pubblica la comunicazione di una modifica temporanea tramite i sistemi digitali di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236 entro tre mesi dalla data in cui le è pervenuta la comunicazione di tale modifica temporanea. Una modifica temporanea è applicabile nel territorio dell’Unione a decorrere dalla data in cui è stata resa pubblica dalla Commissione. Il mittente della comunicazione di una modifica temporanea rimane responsabile del suo contenuto.
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[Potere delegato articolo 41, paragrafo 2, del reg. (UE) 2019/787] Modifiche temporanee del disciplinare (Art. 10 Regolamento (UE) 2021/1235) — Testo vigente | Portale Normativo