Art. 11

[Potere delegato articolo 41, paragrafo 1, lett. b), del reg. (UE) 2019/787] Procedura di cancellazione

In vigore dal 12 mag 2021
[Potere delegato articolo 41, paragrafo 1, lett. b), del reg. (UE) 2019/787] Procedura di cancellazione 1.   Ai fini dell’articolo 32, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787 gli Stati membri possono presentare di propria iniziativa una richiesta di cancellazione della registrazione di un’indicazione geografica. 2.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, le richieste di cancellazione presentate a norma dell’articolo 32, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787.
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[Potere delegato articolo 41, paragrafo 1, lett. b), del reg. (UE) 2019/787] Procedura di cancellazione (Art. 11 Regolamento (UE) 2021/1235) — Testo vigente | Portale Normativo