Art. 3
Produzione e commercializzazione all’interno dell’Unione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico
In vigore dal 7 mag 2021
Produzione e commercializzazione all’interno dell’Unione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico
Il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico è prodotto o commercializzato all’interno dell’Unione solo se soddisfa tutti i requisiti seguenti:
1)
è conforme ai requisiti riguardanti:
a)
l’identità, di cui all’;
b)
la purezza sanitaria e analitica e la germinazione, di cui all’;
c)
l’imballaggio e l’etichettatura, di cui all’;
2)
la sua descrizione comprende gli elementi di cui all’;
3)
è sottoposto ai controlli ufficiali a norma dell’;
4)
è prodotto o commercializzato da operatori che soddisfano i requisiti in materia di informazioni di cui all’; e
5)
è sottoposto a manutenzione in conformità dell’.
Storico versioni
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