Art. 7
Prescrizioni relative all’imballaggio e all’etichettatura del materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico
In vigore dal 7 mag 2021
Prescrizioni relative all’imballaggio e
all’etichettatura del materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico
1. Il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico non contenuto in piccole confezioni è contenuto in imballaggi o contenitori chiusi in modo da non poter essere aperti senza lasciare tracce di manomissione sull’imballaggio o sul contenitore.
2. L’operatore appone sugli imballaggi o sui contenitori di sementi o di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico un’etichetta in almeno una delle lingue ufficiali dell’Unione.
L’etichetta:
a)
è leggibile, reca una stampa o una scritta su un lato, è nuova e ben visibile;
b)
reca le informazioni di cui all’allegato I del presente regolamento;
c)
è di colore giallo con una croce diagonale verde.
3. Anziché figurare su un’etichetta, le informazioni di cui all’allegato I possono essere stampate o scritte direttamente sull’imballaggio o sul contenitore. In tal caso non si applica il punto 2, lettera c).
4. Nel caso di piccole confezioni trasparenti, l’etichetta può essere collocata all’interno dell’imballaggio, a condizione che sia chiaramente leggibile.
5. In deroga ai paragrafi da 1 a 4, le sementi di materiale eterogeneo biologico contenute in imballaggi e contenitori chiusi ed etichettati possono essere vendute agli utilizzatori finali in imballaggi non marcati e non sigillati fino ai quantitativi massimi di cui all’allegato II, a condizione che, su richiesta, l’acquirente sia informato per iscritto al momento della consegna in marito alla specie, alla denominazione del materiale e al numero di riferimento del lotto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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