Art. 7

Prescrizioni relative all’imballaggio e all’etichettatura del materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico

In vigore dal 7 mag 2021
Prescrizioni relative all’imballaggio e all’etichettatura del materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico 1.   Il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico non contenuto in piccole confezioni è contenuto in imballaggi o contenitori chiusi in modo da non poter essere aperti senza lasciare tracce di manomissione sull’imballaggio o sul contenitore. 2.   L’operatore appone sugli imballaggi o sui contenitori di sementi o di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico un’etichetta in almeno una delle lingue ufficiali dell’Unione. L’etichetta: a) è leggibile, reca una stampa o una scritta su un lato, è nuova e ben visibile; b) reca le informazioni di cui all’allegato I del presente regolamento; c) è di colore giallo con una croce diagonale verde. 3.   Anziché figurare su un’etichetta, le informazioni di cui all’allegato I possono essere stampate o scritte direttamente sull’imballaggio o sul contenitore. In tal caso non si applica il punto 2, lettera c). 4.   Nel caso di piccole confezioni trasparenti, l’etichetta può essere collocata all’interno dell’imballaggio, a condizione che sia chiaramente leggibile. 5.   In deroga ai paragrafi da 1 a 4, le sementi di materiale eterogeneo biologico contenute in imballaggi e contenitori chiusi ed etichettati possono essere vendute agli utilizzatori finali in imballaggi non marcati e non sigillati fino ai quantitativi massimi di cui all’allegato II, a condizione che, su richiesta, l’acquirente sia informato per iscritto al momento della consegna in marito alla specie, alla denominazione del materiale e al numero di riferimento del lotto.
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