Art. 8

Prescrizioni relative alle informazioni che gli operatori devono conservare

In vigore dal 7 mag 2021
Prescrizioni relative alle informazioni che gli operatori devono conservare 1.   Gli operatori che producono o commercializzano materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico: a) conservano una copia della notifica presentata a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848, una copia della dichiarazione presentata a norma dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera d), dello stesso e, se del caso, una copia del certificato ricevuto conformemente all’articolo 35 del medesimo; b) garantiscono la tracciabilità del materiale eterogeneo biologico nello schema di produzione di cui all’, paragrafo 2, lettera a) o, se del caso, all’, paragrafo 2, lettera c), conservando informazioni che consentano di identificare gli operatori che hanno fornito il materiale parentale di materiale eterogeneo biologico. L’operatore conserva tali documenti per cinque anni. 2.   L’operatore che produce materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico destinato alla commercializzazione registra e conserva anche le seguenti informazioni: a) nome della specie e denominazione utilizzata per ciascun materiale eterogeneo biologico notificato; tipo di tecnica utilizzata per la produzione del materiale eterogeneo biologico di cui all’; b) caratterizzazione del materiale eterogeneo biologico notificato di cui all’; c) luogo di miglioramento genetico del materiale eterogeneo biologico e luogo di produzione del materiale riproduttivo vegetale biologico del materiale eterogeneo biologico di cui all’; d) superficie destinata alla produzione di materiale eterogeneo biologico e quantità prodotta. 3.   Gli organismi ufficiali responsabili di cui alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE hanno accesso alle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
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