Art. 10

Manutenzione del materiale eterogeneo biologico

In vigore dal 7 mag 2021
Manutenzione del materiale eterogeneo biologico Laddove la manutenzione è possibile, l’operatore che ha notificato il materiale eterogeneo biologico alle autorità competenti a norma dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 conserva le caratteristiche principali del materiale al momento della notifica effettuandone una manutenzione fintantoché detto materiale resta sul mercato. Tale manutenzione è effettuata secondo pratiche accettate, adatte alla manutenzione di tale materiale eterogeneo. L’operatore responsabile della manutenzione conserva la documentazione relativa alla durata e al contenuto della manutenzione. Le autorità competenti hanno sempre accesso a tutta la documentazione conservata dall’operatore responsabile del materiale, per verificarne la manutenzione. L’operatore conserva tale documentazione per cinque anni a partire dal momento in cui il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico non è più commercializzato.
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