Art. 3 · Produzione e commercializzazione all’interno dell’Unione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico

Art. 3

Produzione e commercializzazione all’interno dell’Unione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico

In vigore dal 7 mag 2021
Produzione e commercializzazione all’interno dell’Unione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico Il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico è prodotto o commercializzato all’interno dell’Unione solo se soddisfa tutti i requisiti seguenti: 1) è conforme ai requisiti riguardanti: a) l’identità, di cui all’; b) la purezza sanitaria e analitica e la germinazione, di cui all’; c) l’imballaggio e l’etichettatura, di cui all’; 2) la sua descrizione comprende gli elementi di cui all’; 3) è sottoposto ai controlli ufficiali a norma dell’; 4) è prodotto o commercializzato da operatori che soddisfano i requisiti in materia di informazioni di cui all’; e 5) è sottoposto a manutenzione in conformità dell’.
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