Art. 9
Ricorso effettivo
In vigore dal 29 apr 2021
Ricorso effettivo
1. I prestatori di servizi di hosting che hanno ricevuto un ordine di rimozione emesso a norma dell’, paragrafo 1 o una decisione a norma dell’, paragrafo 4, o dell’, paragrafi 4, 6 o 7, hanno diritto a un ricorso effettivo. Tale diritto include il diritto di impugnare tale ordine di rimozione dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro dell’autorità competente che ha emesso l’ordine di rimozione, e il diritto di impugnare la decisione a norma dell’, paragrafo 4, o dell’, paragrafi 4, 6 o 7, dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro dell’autorità competente che ha adottato la decisione.
2. I fornitori di contenuti i cui contenuti siano stati rimossi o l’accesso ai quali sia stato disabilitato a seguito di un ordine di rimozione hanno diritto a un ricorso effettivo. Tale diritto include il diritto di impugnare un ordine di rimozione emesso a norma dell’, paragrafo 1, dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro dell’autorità competente che ha emesso l’ordine di rimozione, e il diritto di impugnare la decisione a norma dell’, paragrafo 4, dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro dell’autorità competente che ha adottato la decisione.
3. Gli Stati membri mettono in atto procedure efficaci per l’esercizio dei diritti di cui al presente articolo.
Storico versioni
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