Art. 5
Misure specifiche
In vigore dal 29 apr 2021
Misure specifiche
1. Un prestatore di servizi di hosting esposto a contenuti terroristici di cui al paragrafo 4, include, ove applicabile, nelle sue condizioni contrattuali e applica disposizioni volte a contrastare l’uso improprio dei suoi servizi per la diffusione al pubblico di contenuti terroristici.
Esso agisce in modo diligente, proporzionato e non discriminatorio, presta debito rispetto, in tutte le circostanze, ai diritti fondamentali degli utilizzatori e tenendo conto, in particolare, della fondamentale importanza che riveste la libertà di espressione e di informazione in una società aperta e democratica, al fine di evitare la rimozione di contenuti che non siano di natura terroristica.
2. Un prestatore di servizi di hosting esposto a contenuti terroristici di cui al paragrafo 4, adotta misure specifiche per proteggere i propri servizi dalla diffusione al pubblico di contenuti terroristici.
La decisione in merito alla scelta delle misure specifiche spetta al prestatore di servizi di hosting. Tali misure possono comprendere una o più delle misure seguenti:
a)
adeguate misure o capacità tecniche e operative, quali personale o mezzi tecnici adeguati per individuare e rimuovere rapidamente o disabilitare l’accesso a contenuti terroristici;
b)
meccanismi facilmente accessibili e di facile uso per consentire agli utilizzatori di segnalare o indicare al prestatore di servizi di hosting presunti contenuti terroristici;
c)
qualsiasi altro meccanismo per sensibilizzare maggiormente in merito ai contenuti terroristici nei suoi servizi, quali i meccanismi di moderazione per l’utilizzatore;
d)
qualsiasi altra misura che il prestatore di servizi di hosting ritenga appropriata per contrastare la disponibilità di contenuti terroristici nei suoi servizi.
3. Le misure specifiche devono soddisfare tutti i requisiti seguenti:
a)
devono essere efficaci per mitigare il livello di esposizione dei servizi di un prestatore di servizi di hosting a contenuti terroristici;
b)
devono essere mirate e proporzionate, tenuto conto, in particolare, della gravità del livello di esposizione di un prestatore di servizi di hosting a contenuti terroristici, nonché delle capacità tecniche e operative, della solidità finanziaria, del numero di utilizzatori del prestatore di servizi di hosting e della quantità di contenuti forniti;
c)
devono essere applicate in una maniera che tenga pienamente conto dei diritti e degli interessi legittimi degli utilizzatori, in particolare dei diritti fondamentali degli utilizzatori relativi alla libertà di espressione e di informazione, al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali;
d)
devono essere applicate in maniera diligente e non discriminatoria.
Qualora le misure specifiche comportino l’uso di misure tecniche, sono fornite salvaguardie adeguate ed efficaci, in particolare attraverso la sorveglianza e le verifiche umane, per garantire l’accuratezza ed evitare la rimozione di materiale che non sono contenuti terroristici.
4. Un prestatore di servizi di hosting è esposto a contenuti terroristici se l’autorità competente dello Stato membro in cui ha lo stabilimento principale o in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito:
a)
ha adottato una decisione basata su fattori oggettivi, come il ricevimento da parte del prestatore di servizi di hosting di due o più ordini di rimozione definitivi nei 12 mesi precedenti, che ha stabilito che il prestatore di servizi di hosting è esposto a contenuti terroristici; e
b)
ha notificato la decisione di cui alla lettera a) al prestatore di servizi di hosting.
5. Dopo aver ricevuto una decisione di cui al paragrafo 4 o, se del caso, al paragrafo 6, un prestatore di servizi di hosting riferisce all’autorità competente in merito alle misure specifiche che ha adottato e che intende adottare per conformarsi ai paragrafi 2 e 3. Lo fa entro tre mesi dal ricevimento della decisione e successivamente su base annuale. Tale obbligo cessa una volta che l’autorità competente abbia deciso, su richiesta ai sensi del paragrafo 7, che il prestatore di servizi di hosting non è più esposto a contenuti terroristici.
6. Se, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 5 e, se del caso, di altri fattori oggettivi, l’autorità competente ritiene che le misure specifiche adottate non soddisfino le prescrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, tale autorità competente indirizza al prestatore di servizi di hosting una decisione che gli impone di adottare le misure necessarie per garantire il rispetto dei paragrafi 2 e 3.
Il prestatore di servizi di hosting può decidere la tipologia di misure specifiche da adottare.
7. Un prestatore di servizi di hosting può, in qualsiasi momento, chiedere all’autorità competente il riesame e, eventualmente, la modifica o la revoca delle decisioni di cui, rispettivamente, al paragrafo 4 o 6.
Entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, l’autorità competente adotta una decisione motivata in merito alla richiesta basata su fattori oggettivi e la notifica al prestatore di servizi di hosting.
8. L’obbligo di adottare misure specifiche lascia impregiudicato l’, paragrafo1, della direttiva 2000/31/CE e non comporta l’obbligo generale per i prestatori di servizi di hosting di sorvegliare le informazioni che trasmettono o memorizzano, né l’obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
L’obbligo di adottare misure specifiche non comporta l’obbligo per i prestatori di servizi di hosting di utilizzare strumenti automatizzati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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