Art. 15
Punti di contatto dei prestatori di servizi di hosting
In vigore dal 29 apr 2021
Punti di contatto dei prestatori di servizi di hosting
1. Ciascun prestatore di servizi di hosting designa o istituisce un punto di contatto per la ricezione degli ordini di rimozione per via elettronica e per il rapido trattamento ai sensi degli . Il prestatore di servizi di hosting provvede affinché le informazioni relative al punto di contatto siano disponibili al pubblico.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo precisano le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione di cui al regolamento n. 1/58 (15) nelle quali è possibile rivolgersi al punto di contatto e nelle quali avvengono gli ulteriori scambi relativi agli ordini di rimozione a norma dell’. Tali lingue comprendono almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prestatore di servizi di hosting ha lo stabilimento principale o in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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