Art. 16

Competenza

In vigore dal 29 apr 2021
Competenza 1.   Lo Stato membro nel quale il prestatore di servizi di hosting ha lo stabilimento principale è competente ai fini degli . Il prestatore di servizi di hosting che non ha il proprio stabilimento principale nell’Unione è considerato soggetto alla competenza dello Stato membro in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito. 2.   Laddove il prestatore di servizi di hosting che non ha il suo stabilimento principale nell’Unione ometta di designare un rappresentante legale, tutti gli Stati membri sono competenti. 3.   Laddove un’autorità competente di uno Stato membro eserciti la propria competenza a norma del paragrafo 2, ne informa le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri.
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