Art. 17

Rappresentante legale

In vigore dal 29 apr 2021
Rappresentante legale 1.   Il prestatore di servizi di hosting che non ha il proprio stabilimento principale nell’Unione designa, per iscritto, una persona fisica o giuridica quale suo rappresentante legale nell’Unione ai fini del ricevimento, dell’attuazione e dell’esecuzione degli ordini di rimozione, e delle decisioni emesse dalle autorità competenti. 2.   Il prestatore di servizi di hosting conferisce al proprio rappresentante legale i poteri e le risorse necessari per ottemperare a tali ordini di rimozione e decisioni e per cooperare con le autorità competenti. Il rappresentante legale risiede o è stabilito in uno degli Stati membri in cui il prestatore di servizi di hosting offre i propri servizi. 3.   Il rappresentante legale può essere ritenuto responsabile per le violazioni del presente regolamento, fatte salve le responsabilità e le azioni legali del prestatore di servizi di hosting. 4.   Il prestatore di servizi di hosting informa della designazione l’autorità competente di cui all’, paragrafo 1, lettera d), dello Stato membro in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito. Il prestatore di servizi di hosting rende pubbliche le informazioni relative al rappresentante legale.
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Rappresentante legale (Art. 17 Regolamento (UE) 2021/784) — Testo vigente | Portale Normativo