Art. 12
Designazione delle autorità competenti
In vigore dal 29 apr 2021
Designazione delle autorità competenti
1. Ciascuno Stato membro designa la o le autorità competenti per:
a)
emette ordini di rimozione a norma dell’;
b)
esaminare ordini di rimozione a norma dell’;
c)
sorvegliare l’attuazione delle misure specifiche a norma dell’;
d)
irrogare sanzioni a norma dell’.
2. Ciascuno Stato membro si assicura che sia designato o istituito un punto di contatto in seno all’autorità competente di cui al paragrafo 1, lettera a), per trattare le richieste di chiarimenti e di riscontro in relazione agli ordini di rimozione emessi da tale autorità competente.
Gli Stati membri si assicurano che le informazioni relative al punto di contatto siano rese pubbliche.
3. Entro il 7 giugno 2022 gli Stati membri notificano alla Commissione l’autorità o le autorità competenti di cui al paragrafo 1 e ogni relativa modifica. La Commissione pubblica la notifica e le eventuali relative modifiche nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
4. Entro il 7 giugno 2022 la Commissione istituisce un registro online che elenca le autorità competenti di cui al paragrafo 1 e il punto di contatto designato o istituito a norma del paragrafo 2 per ciascuna autorità competente. La Commissione pubblica periodicamente tutte le relative modifiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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