Art. 11
Informazioni ai fornitori di contenuti
In vigore dal 29 apr 2021
Informazioni ai fornitori di contenuti
1. Quando rimuove o disabilita l’accesso a contenuti terroristici, il prestatore di servizi di hosting mette a disposizione del fornitore di contenuti informazioni concernenti tale rimozione o disabilitazione.
2. Su richiesta del fornitore di contenuti, il prestatore di servizi di hosting comunica i motivi della rimozione o della disabilitazione al fornitore di contenuti e lo informa dei diritti di ricorso contro l’ordine di rimozione o gli fornisce copia dell’ordine di rimozione.
3. L’obbligo previsto ai paragrafi 1 e 2 non si applica se l’autorità competente che emette l’ordine di rimozione decide che è necessario e proporzionato, che la motivazione non sia divulgata per motivi di pubblica sicurezza, quali la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati di terrorismo, per il tempo necessario, ma non superiore a sei settimane dalla suddetta decisione. In tal caso, il prestatore di servizi di hosting si astiene dal divulgare qualsiasi informazione concernente la rimozione o la disabilitazione dell’accesso a contenuti terroristici.
Tale autorità competente può prorogare tale termine di ulteriori sei settimane, ove tale non divulgazione continui a essere giustificata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:784:oj#art-11