Art. 11

Informazioni ai fornitori di contenuti

In vigore dal 29 apr 2021
Informazioni ai fornitori di contenuti 1.   Quando rimuove o disabilita l’accesso a contenuti terroristici, il prestatore di servizi di hosting mette a disposizione del fornitore di contenuti informazioni concernenti tale rimozione o disabilitazione. 2.   Su richiesta del fornitore di contenuti, il prestatore di servizi di hosting comunica i motivi della rimozione o della disabilitazione al fornitore di contenuti e lo informa dei diritti di ricorso contro l’ordine di rimozione o gli fornisce copia dell’ordine di rimozione. 3.   L’obbligo previsto ai paragrafi 1 e 2 non si applica se l’autorità competente che emette l’ordine di rimozione decide che è necessario e proporzionato, che la motivazione non sia divulgata per motivi di pubblica sicurezza, quali la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati di terrorismo, per il tempo necessario, ma non superiore a sei settimane dalla suddetta decisione. In tal caso, il prestatore di servizi di hosting si astiene dal divulgare qualsiasi informazione concernente la rimozione o la disabilitazione dell’accesso a contenuti terroristici. Tale autorità competente può prorogare tale termine di ulteriori sei settimane, ove tale non divulgazione continui a essere giustificata.
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