Art. 13

Autorità competenti

In vigore dal 29 apr 2021
Autorità competenti 1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano di poteri necessari e di risorse sufficienti per conseguire gli obiettivi e adempiere gli obblighi loro incombenti a norma del presente regolamento. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti svolgano i loro compiti ai sensi del presente regolamento in modo obiettivo, non discriminatorio e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. Le autorità competenti non sollecitano né accettano istruzioni da alcun altro organismo in merito allo svolgimento dei loro compiti a norma dell’, paragrafo 1. Il primo comma non osta alla supervisione a norma del diritto costituzionale nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:784:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo