Art. 13
Autorità competenti
In vigore dal 29 apr 2021
Autorità competenti
1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano di poteri necessari e di risorse sufficienti per conseguire gli obiettivi e adempiere gli obblighi loro incombenti a norma del presente regolamento.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti svolgano i loro compiti ai sensi del presente regolamento in modo obiettivo, non discriminatorio e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. Le autorità competenti non sollecitano né accettano istruzioni da alcun altro organismo in merito allo svolgimento dei loro compiti a norma dell’, paragrafo 1.
Il primo comma non osta alla supervisione a norma del diritto costituzionale nazionale.
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