Art. 8
Relazioni sulla trasparenza delle autorità competenti
In vigore dal 29 apr 2021
Relazioni sulla trasparenza delle autorità competenti
1. Le autorità competenti pubblicano relazioni annuali sulla trasparenza relative alle loro attività a norma del presente regolamento. Tali relazioni contengono almeno le seguenti informazioni relative all’anno civile considerato:
a)
il numero di ordini di rimozione emessi a norma dell’, specificando il numero di ordini di rimozione soggetti all’, paragrafo 1, il numero di ordini di rimozione esaminati a norma dell’, e le informazioni relative all’attuazione di tali ordini di rimozione da parte dei prestatori di servizi di hosting interessati, compreso il numero di casi di rimozione di contenuti terroristici, o di disabilitazione dell’accesso ad essi, e il numero di casi di mancata rimozione di contenuti terroristici, o di mancata disabilitazione dell’accesso ad essi;
b)
il numero di decisioni adottate conformemente all’, paragrafi 4, 6 o 7, e informazioni sull’attuazione di tali decisioni dai prestatori di servizi di hosting, compresa una descrizione delle misure specifiche;
c)
il numero di casi in cui gli ordini di rimozione e le decisioni adottate conformemente all’, paragrafi 4 e 6, sono stati oggetto di un procedimento di controllo amministrativo o giurisdizionale e informazioni sull’esito del relativo procedimento;
d)
il numero di decisioni che irrogano sanzioni ai sensi dell’, e una descrizione del tipo di sanzione inflitta.
2. Le relazioni annuali sulla trasparenza di cui al paragrafo 1 non includono informazioni che possono arrecare pregiudizio alle attività in corso per la prevenzione, l’accertamento, l’indagine o il perseguimento di reati di terrorismo o per interessi di sicurezza nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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