Art. 20

Valutazione

In vigore dal 29 apr 2021
Valutazione 1.   La Commissione effettua le valutazioni previste dal presente regolamento con tempestività in modo che possano contribuire al processo decisionale, tenendo in debita considerazione la coerenza, le sinergie, il valore aggiunto unionale e la sostenibilità a lungo termine, avendo riguardo alle priorità dell'Unione in materia di ambiente e di clima. 2.   La Commissione effettua la valutazione intermedia del programma LIFE non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione, e comunque non oltre 42 mesi dall'inizio dell'attuazione del programma LIFE, utilizzando gli indicatori fissati in conformità dell'allegato II. La valutazione riguarda almeno i seguenti elementi: a) gli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del programma LIFE; b) l'efficienza nell'uso delle risorse; c) il grado in cui gli obiettivi di tutte le misure sono stati conseguiti, specificando laddove possibile i risultati e gli impatti; d) la capacità, effettiva o prevista, dei progetti di mobilitare altri fondi dell'Unione, tenendo conto, in particolare, dei vantaggi di una maggiore coerenza con altri strumenti finanziari dell'Unione; e) la misura in cui sono state realizzate sinergie tra gli obiettivi e la complementarità del programma LIFE con altri programmi pertinenti dell'Unione; f) il valore aggiunto unionale e l'impatto a lungo termine del programma LIFE, in vista di una decisione sul rinnovo, sulla modifica o sulla sospensione delle misure; g) il livello di coinvolgimento delle parti interessate; h) un'analisi quantitativa e qualitativa del contributo del programma LIFE allo stato di conservazione degli habitat e delle specie di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE; i) un'analisi della copertura geografica in tutta l'Unione, di cui all', paragrafo 5, nonché, se non si realizza tale copertura, un'analisi delle ragioni di fondo per tale mancanza di copertura. 3.   Al termine dell'attuazione del programma LIFE e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all', secondo comma, la Commissione effettua una valutazione finale del programma LIFE. 4.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. La Commissione rende pubblici i risultati delle valutazioni.
Storico versioni

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