Art. 21
Informazione, comunicazione e pubblicità
In vigore dal 29 apr 2021
Informazione, comunicazione e pubblicità
1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine di tali fondi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono i progetti e i loro risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, compresi i media e il grande pubblico. A tale scopo i destinatari utilizzano il logo del programma LIFE, raffigurato nell'allegato III. Tutti i beni durevoli acquisiti nell'ambito del programma LIFE recano il logo del programma LIFE tranne nei casi specificati dalla Commissione. Laddove l'uso del logo del programma LIFE non sia fattibile, il programma LIFE è menzionato in tutte le attività di comunicazione, anche su tabelloni in punti strategici visibili al pubblico.
2. La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma LIFE, sulle azioni svolte nell'ambito del programma LIFE e sui risultati ottenuti. Le risorse finanziarie destinate al programma LIFE contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all'.
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