Art. 19
Sorveglianza e comunicazione
In vigore dal 29 apr 2021
Sorveglianza e comunicazione
1. La Commissione rende conto dei progressi del programma LIFE nel conseguire gli obiettivi di cui all' sulla base degli indicatori di cui all'allegato II.
2. Per garantire l'efficace valutazione dei progressi del programma LIFE in direzione del conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare l'allegato II al fine di rivederne o completarne gli indicatori, se ritenuto necessario, anche in vista del loro allineamento con gli indicatori fissati per altri programmi dell'Unione, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di integrare il presente regolamento definendo, sulla base dell'allegato II, indicatori specifici per ciascun sottoprogramma e tipologia di progetti.
4. La Commissione garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo e conformemente alle metodologie pertinenti, ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono imposti obblighi di comunicazione proporzionati, finalizzati alla raccolta di indicatori di realizzazione e di impatto a livello di progetto e aggregabili per tutti i pertinenti obiettivi specifici in materia di ambiente e clima, anche in relazione alla rete Natura 2000 e alle emissioni di alcuni inquinanti atmosferici come la CO2.
5. La Commissione monitora e riferisce periodicamente sull'integrazione degli obiettivi relativi al clima e alla biodiversità, compreso l'importo della spesa. Pur tenendo conto della natura del programma LIFE, che risulta «imperniato sulla domanda», si prevede che il 61 % dell'importo complessivo del programma LIFE di cui all' contribuisca all'obiettivo generale del bilancio di destinare almeno il 30 % dell'importo totale della spesa a sostegno degli obiettivi climatici. Tale contributo è verificato attraverso il sistema di indicatori climatici dell'Unione. Il presente regolamento contribuisce a integrare l'azione relativa alla biodiversità nelle politiche dell'Unione e a raggiungere l'ambizioso traguardo di destinare il 7,5 % della spesa annuale nell'ambito del quadro finanziario pluriennale agli obiettivi relativi alla biodiversità nell'anno 2024 e il 10 % nel 2026 e nel 2027, tenendo conto delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e di biodiversità.
La spesa relativa alla biodiversità è verificata utilizzando una metodologia efficace, trasparente e completa stabilita dalla Commissione in collaborazione con il Parlamento europeo e con il Consiglio, come indicato nell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie. Tali metodi di verifica sono usati per quantificare, con un adeguato livello di disaggregazione, gli stanziamenti d'impegno che dovranno contribuire rispettivamente agli obiettivi relativi al clima e a quelli relativi alla biodiversità nel quadro finanziario pluriennale 2021-2027. La spesa è presentata ogni anno nella dichiarazione di programma. Si dà regolarmente conto del contributo del programma LIFE agli obiettivi dell'Unione in materia di clima e biodiversità nel contesto delle valutazioni e della relazione annuale.
6. La Commissione valuta le sinergie tra il programma LIFE e altri programmi dell'Unione complementari e tra i suoi sottoprogrammi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:783:oj#art-19