Art. 5

Bilancio

In vigore dal 29 apr 2021
Bilancio 1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma LIFE per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2017 è fissata a 5 432 000 000 EUR a prezzi correnti. 2.   La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 1 è la seguente: a) 3 488 000 000 EUR per il settore «Ambiente», di cui i) 2 143 000 000 EUR per il sottoprogramma «Natura e biodiversità»; e ii) 1 345 000 000 EUR per il sottoprogramma «Economia circolare e qualità della vita»; b) 1 944 000 000 EUR per il settore Azione per il clima, di cui i) 947 000 000 EUR per il sottoprogramma «Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici»; e ii) 997 000 000 EUR per il sottoprogramma «Transizione all'energia pulita». 3.   Gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni sulla flessibilità di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 e al regolamento finanziario. 4.   In deroga al paragrafo 2, almeno il 60 % delle risorse di bilancio destinate ai progetti finanziati a titolo di sovvenzioni di azioni nell'ambito del settore «Ambiente» di cui al paragrafo 2, lettera a), è riservato a sovvenzioni per progetti a sostegno del sottoprogramma «Natura e biodiversità» di cui al paragrafo 2, lettera a), punto i). 5.   Il programma LIFE può finanziare le attività di assistenza tecnica e amministrativa svolte dalla Commissione per la sua attuazione, come le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, comprese quelle riguardanti i sistemi informatici istituzionali, e le attività di rete a sostegno dei punti di contatto nazionali del programma LIFE, tra cui attività di formazione e di apprendimento reciproco ed eventi volti allo scambio di esperienze. 6.   Il programma LIFE può finanziare le attività messe in atto dalla Commissione per sostenere la preparazione, l'attuazione e l'integrazione della legislazione e delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, clima o di quelle pertinenti in materia di energia al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'. Tali attività possono consistere in: a) informazione e comunicazione, comprese le campagne di sensibilizzazione, che coprono anche la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione, nonché sullo stato di attuazione e recepimento della legislazione dell'Unione in materia di ambiente, clima o di quella pertinente in materia di energia; b) studi, indagini, elaborazione di modelli e scenari; c) preparazione, attuazione, sorveglianza, controllo e valutazione della legislazione, delle politiche e dei programmi, nonché valutazione e analisi dei progetti non finanziati dal programma LIFE, se perseguono gli obiettivi di cui all'; d) laboratori, conferenze e incontri; e) piattaforme di rete di contatti e di buone pratiche; f) altre attività, quali l'assegnazione di premi.
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